Il Ministero della Salute Sono e il Ministero dello Sport con decreto 26 giugno 2017 hanno pubblicato le linee guida per le attività sportive; tra le novità inserite quella riferita l’obbligo di disporre di defibrillatore automatico a decorrere dal 1° luglio 2017.
Per tale obbligo di dotarsi e di impiegare defibrillatori semiautomatici per le società e per le associazioni dilettantistiche deve intendersi assolto qualora venga utilizzato un impianto sportivo dotato dello strumento; qualora sia presente una persona formata “durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche”.
Si può quindi dedurre che ogni impianto utilizzato dalle società dovrà essere provvisto di defibrillatore e dovrà sempre esserci una persona pronta a utilizzarlo nel corso di competizioni. Di questo le società devono accertarsi prima dell’inizio di ogni gara. Sono soggette l’obbligo tutte le società che praticano una delle discipline sportive indicate dal Coni con delibera 20 dicembre 2016, n. 1566.
Non vi è obbligo per le società che praticano discipline sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio articolo 5, comma 3 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, e golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili e che sono elencate a specifico allegato A del decreto in parola.
L’obbligo non ricade infine sulle società in caso di gare al di fuori degli impianti sportivi.