Nella pronuncia della Cassazione si indica che il Datore di lavoro, attraverso il difensore di fiducia, “ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 4 aprile 2016, la Corte d’appello di Ancona, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato ascritto allo stesso Datore di Lavoro nonché al Delegato per la Sicurezza  – “ex art. 590 cod.pen. lesioni in danno di una dipendente con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni: reato contestato come commesso il 6 giugno 2003” – “ha confermato le statuizioni civili emesse a suo carico dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza di condanna resa il 27 settembre 2006”. In particolare il Datore di Lavoro risponde del reato nella sua qualità di legale rappresentante della Azienda che pur avendo attribuito delega non esercita effettiva attività di vigilanza sulla corretta esecuzione della Delega attribuita ad idoneo soggetto identificato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post comment