Il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato approvato definitivamente il nuovo “Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Il tema della formazione per RSPP (Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione) e ASPP (Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione) è disciplinato dall’art. 32 del dlsg 81/2008 (Testo unico sicurezza) che definisce proprio le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti al Servizio.

In particolare, l’art. 32 nella sua originaria previsione ha avuto una sua prima applicazione con gli accordi per la formazione RSPP del 26 gennaio del 2006. Lo stesso art. 32 individua una serie di classi di laurea il cui possesso garantisce un esonero dalla frequenza dei corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

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